Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 25004/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeals for re-evaluating photographic identification credibility as beyond cassation scope.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25004/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeals by D'Ecclesiis Enrico and Basile Diego inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants requested a re-evaluation of the photographic identification evidence, arguing for an alternative assessment compared to the lower courts' findings. The court rejected this, noting that the appellate court provided persuasive, non-illogical reasoning based on the photo album's quality, the victim's confirmation, and the credibility of statements despite height discrepancies, which falls outside the cassation court's review perimeter.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of photographic identification evidence if the appellate court's reasoning is persuasive and not manifestly illogical, as such matters are excluded from cassation review.

Schlagwörter

KI-generiert
cassation review perimeter photographic identification credibility appellate court reasoning manifestly illogical standard evidence re-evaluation scope optische Beeinträchtigung Recht am eigenen Bild glaubhafte Identitätsfeststellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posti da: D'ECCLESIIS ENRICO nato a NAPOLI il 24/12/1984 BASILE DIEGO nato a NAPOLI il 23/01/1986 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di D'Ecclesi§ Enrico e Basile Diego; considerato che entrambi i ricorsi non superano la soglia di ammissibilità in quanto insistano per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove chiedendo una valutazione alternativa rispetto a quella - conforme - prescelta dai giudici di entrambi i gradi di merito; la richiesta invoca una competenza che è estranea dal perimetro che circoscrive la cognizione della Corte di legittimità; rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto in ordine alla conferma di responsabilità una motivazione persuasiva non manifestamente illogica ed aderente alle emergenze processuali; rilevato nello specifico che la Corte (a) ha dato atto di avere visionato l'album fotografico, rilevando che lo stesso fosse composto da foto nitide e chiare, (b) ha rilevato che in dibattimento la persona offesa aveva confermato il riconoscimento fotografico operato in fase di indagine; (c) ha ritenuto le dichiarazioni ricognitive credibili nonostante l'altezza del D' Ecclesis fosse stata indicata dall'offeso in 1,75 e non corrispondesse a quella reale di 1,90 (la Corte ha spiegato la discrasia ritenendo che si trattasse di una discordanza non decisiva tenuto conto che comunque si trattava di un'altezza rilevante e tenuto conto anche della tempo trascorso dagli eventi: pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che si tratta di una motivazione che assegna alle dichiarazioni ricognitive piena credibilità sulla base di argomenti non manifestamente illogici e che si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr