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Ordinanza — n. 24997/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding legal qualification of the offense.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24997/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the sole ground of appeal. The appellant argued for a change in legal qualification from 'recidivism' to 'unwarranted purchase,' but the court found this argument merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and not merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Schlagwörter

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lack of specificity repetitive argument legal qualification recidivism unwarranted purchase inadmissible appeal procedural costs Verletzung der Verkehrsregeln

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Volltext

VATORE nato a CERIGNOLA il 21/09/1980 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dibisceglia Salvatore; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione contestato in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sulla motivata inidoneità della tesi difensiva volta a escludere il dolo della ricettazione, dal momento che la scheda Sim era stata comunque intestata a una persona diversa dall'imputato e sull'insufficienza delle informazioni fornite da quest'ultimo rispetto alle modalità dell'acquisto, da cui si evince la sua consapevole accettazione del rischio dell'illecita provenienza del telefono); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Mr DePosig-CA. CASC Lug.10. rtr-.3 G20/6 funzioch