Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for robbery, upholding lower court's reasoning and sentencing discretion.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding the defendant's violent conduct was flawed. The appellant argued for a review of the penalty and the denial of general mitigating circumstances, but the court found the motivation sufficient and within judicial discretion. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 364, 365 c.p.p.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible if the alleged defects in reasoning are manifestly unfounded, as the lower court's assessment of facts and sentencing discretion falls within its authority provided it is not arbitrary.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
nato il 01/09/1984 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Achik Addelwafi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, è manifestamente infondato poiché la motivazione con cui la Corte di merito ha evidenziato la sussistenza, alla luce del compendio probatorio in atti, di una condotta violenta dell'imputato, seppur limitata nel tempo, rilevante per l'integrazione del delitto di rapina, è esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 1 e 2 della motivazione); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M