Cassation court dismisses appeal on repeated recidivism, ruling prior convictions suffice without simple recidivism declaration.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a prior simple recidivism declaration was legally required. The appellant argued that the lower court erred by applying the principle of repeated recidivism without such a declaration, but the court found this interpretation contradicted established Supreme Court precedent. Consequently, the court upheld the conviction based on the defendant's multiple prior final sentences and social danger at the time of the new crime.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 c.p.; Art. 64 c.p.: In cases of contested repeated recidivism, it is sufficient that the accused is burdened by multiple final sentences for prior crimes expressing greater social danger at the time of the new offense, without a prior simple recidivism declaration.
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KI-generiertVolltext
ANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bilardello Giovanni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata contestata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, come nel caso di specie, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.
U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); rilevato che la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente dall'asserita violazione di legge, ritenendo il fatto per cui si procede sintomatico di un'accresciuta colpevolezza e capacità a delinquere dell'imputato, alla luce dei precedenti penali a suo carico e dell'evidente indifferenza dello stesso all'effetto deterrente derivante dalle esperienze giudiziali pregresse (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M