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Ordinanza — n. 24984/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for lack of specificity in grounds under Article 581(1)(d) of Criminal Procedure Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24984/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds cited. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation, but the court found these claims vague because the lower court's reasoning was already clear and unblemished. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, preventing the appellate court from identifying the specific legal or factual issues raised by the appellant.

Schlagwörter

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code vague grounds court costs procedural defect sine qua non Umwandlung von Arbeitsplätzen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Salerno Francesco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è privo di specificità poiché difetta dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Volltext

posto da: SALERNO FRANCESCO nato a CROTONE il 10/05/1986 avverso l'ordinanza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salerno Francesco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è privo di specificità poiché difetta dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza di inammissibilità impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, avendo la Corte rilevato come l'imputato non avesse indicato alcun elemento concreto presente in atti a sostegno della propria richiesta, non specifica le circostanze alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.Ms r DEPOSITATA IN CANCELERIA E3 00 2026 9 hozi úrIO Giudiziario Marz De