Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe cassation appeal filed by Manfredi Andrea against the Second Instance Court of Catanzaro was declared inadmissible due to insufficient specificity in its grounds. The appellant alleged violations of law and lack of reasoning, but the court found these arguments generic and devoid of the required elements under Article 581, paragraph 1, letter d) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the lower court's decision was free from the defects cited and ordering the appellant to bear the procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack the specific elements necessary to allow the reviewing judge to identify the legal reliefs and exercise its supervisory power.
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KI-generiertVolltext
posto da: MANFREDI ANDREA nato a CROTONE il 10/12/1982 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Manfredi Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati (si veda, in proposito, pag. 1 sulle circostanze ostative al riconoscimento delle generiche, già evidenziate in primo grado), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presi nte ndra Recchione Lucia m-Periali • DEPO5ITATA IN CAp4CELLERIA r13 L7if 2026