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Ordinanza — n. 24960/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation beyond appellate jurisdiction.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24960/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Rosaria Iodice inadmissible because it sought a re-evaluation of the psychological element of the crime. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the utility of the defendant's statements, but the court held that such factual reassessment falls outside the appellate judge's competence. Consequently, the appeal was rejected as it did not identify manifest logical flaws in the first-instance reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 360 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the probative value of evidence or re-examining the factual findings of the lower courts, limiting its review to manifest logical errors in the reasoning.

Schlagwörter

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appellate jurisdiction limits manifest logical errors factual re-evaluation psychological element of crime preclusion principle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

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Volltext

HIONE;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosaria Iodice, considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato per inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla prevenuta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che definisce la competenza del Giudice di legittimità senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale tacciato dalla Corte di merito per giungere alla conferma della responsabilità; ribadito che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M