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Ordinanza — n. 24948/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible for attacking general mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24948/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected for being generic and lacking specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, while the second ground was barred because it challenged general mitigating circumstances which cannot be reviewed at the cassation level. Consequently, the appeal failed due to procedural defects and the inapplicability of the requested review.

Legislator-Regeste

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 648-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specificity, or if they attempt to re-examine general mitigating circumstances which are not subject to review at the cassation level.

Schlagwörter

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generic appeal grounds lack of specificity general mitigating circumstances cassation inadmissibility procedural defects Article 591 Code criminal appeal review Sperrkonto

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., è generico, in quanto fondato su argomentazioni che si limitano a riproporre le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando pertanto privo di specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 648-bis cod. pen.
art. 648- bis cod. pen
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Volltext

IA nato il 31/01/1972 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Pohodnicaru, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648- bis cod. pen., è generico, in quanto fondato su argomentazioni che si limitano a riproporre le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando pertanto privo di specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancata correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte a sostegno dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, a fronte di una motivazione immune da evidenti illogicità (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini del relativo riconoscimento; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M