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Ordinanza — n. 24941/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for trademark infringement as grounds are non-specific and fact-finding belongs to lower court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24941/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and fines. The appellants argued for violations of trademark and criminal liability statutes, but the Court found their arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The decision rests on the principle that the Cassation Court cannot re-evaluate factual findings or reconstruct facts differently from the lower court's established record.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Cassation Court are inadmissible if they consist solely of the pedissequa repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal or if they attempt an impermissible reconstruction of facts, as the evaluation of evidence is exclusively reserved to the court of first instance.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetition of arguments factual evaluation trademark infringement Cassation powers Warenfälschung Schutz gegen unerlaubte Handelspraktiken nichtverkehrsfähige Sache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 474 cod. pen
art. 648 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Volltext

o il 08/10/1960 GUEYE FALLOU nato il 09/12/1969 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di Modou Gueye e Fallou Gueye; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifiche ma meramente apparenti, in quanto inidonee ad assolvere alla funzione tipica di critica argomentata avverso la sentenza impugnata; che la Corte d'appello ha chiarito, in punto di accertamento del fatto, che risulta provato come gli imputati siano stati trovati in possesso di merce contraffatta, essendo stati fermati dagli agenti di polizia giudiziaria mentre esponevano per la vendita, su pubblica via, i numerosi beni elencati nel verbale di sequestro, privi delle fatture di acquisto e di qualsivoglia documentazione idonea ad attestare un'eventuale autorizzazione al commercio degli stessi (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 6 e 7); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tra le altre, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M