Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 24938/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for generic grounds and non-appealable minor offense arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24938/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court declared the appeal inadmissible due to the first ground being too generic and the second ground being non-appealable in this context. The appellant argued for legal violations regarding the crime of provocation and the lack of application for minor offense status, but the lower court had already thoroughly addressed these points. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments failed to meet procedural requirements or were already substantively resolved by the trial judge.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is merely a reproduction of arguments already examined and dismissed by the court of first instance with correct reasoning, or if it lacks the specific elements required by law to constitute a valid ground for cassation.

Schlagwörter

KI-generiert
generic appeal grounds non-appealable minor offense violation of law defective motivation procedural inadmissibility ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Rügeprinzip Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
art. 131-bis cod. pen
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: BRATTOLI LUIGI nato a FOGGIA il 17/04/1974 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Brattoli; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento posto a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, non individua gli elementi posti a fondamento della censura, così impedendo al giudice dell'impugnazione di cogliere i rilievi formulati ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non specificamente contestate; che, invero, l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto, avendo la Corte rilevato l'insussistenza dei presupposti, sia fattuali che giuridici, per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, alla luce delle cinque precedenti condanne riportate dall'imputato, tre delle quali per delitti della stessa indole di quello per cui si procede, nonché dell'intensità del dolo e dell'entità del danno arrecato alla vittima (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M