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Ordinanza — n. 24937/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for being merely repetitive of lower court's already examined and rejected arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24937/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a mere reproduction of criticisms already adequately examined and rejected by the appellate court. The appellant failed to formulate the legal violation in terms permitted by law, as the complaint did not offer a specific critique of the reasoning used by the lower court to establish the suspect's identity from surveillance footage. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are merely a reproduction of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance without raising a specific critique of the reasons adopted by the lower court.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive complaint violation of law defective motivation procedural costs glaubhafte Identitätsfeststellung Glaubhaftmachung von Verfolgungsgründen Identitätsausweise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 628 cod. pen
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Volltext

posto da: VENTRELLA TOMMASO nato a VIGGIANO il 22/09/1994 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Ventrella; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dal personale di polizia giudiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico, senza che il ricorrente muova una specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata; considerato, inoltre, che la doglianza proposta risulta diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito che, invece, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento, evidenziando come dai fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza emergessero i tratti somatici del rapinatore chiaramente visibili e perfettamente sovrapponibili a quelli del Ventrella (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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