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Ordinanza — n. 24936/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation under Article 133 Penal Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24936/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on generic arguments already rejected by the appellate court. The appellant failed to provide specific elements demonstrating the sentence's non-conformity with Article 133 of the Penal Code regarding proportionality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal based on generic arguments that merely repeat reasons already examined and rejected by the lower court lacks the necessary specificity to be admissible.

Schlagwörter

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generic appeal grounds proportionality of sentence Article 133 Penal Code inadmissible appeal lack of specific argumentation ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen fehlerhafte Strafzumessung Strafmassüberprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., pervenendo così a un giudizio di congruità della pena (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
art. 133 cod. pen
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Volltext

posto da: AMATO DORATO nato a LAMEZIA TERME il 26/05/1991 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dorato Amato; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all'art. 133 cod. pen., è generico, in quanto fondato su argomentazioni che si limitano a riproporre le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale ha evidenziato come la richiesta di riduzione della pena non sia sorretta da alcun elemento idoneo a dimostrare la non conformità della sanzione inflitta ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., pervenendo così a un giudizio di congruità della pena (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte a sostegno dell'impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M