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Ordinanza — n. 24935/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and mere repetition of appellate court's rejected claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24935/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on was a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for liability regarding the theft of seized items, but the appellate court had already found this deduction unfounded. The supreme court ruled that the appeal lacked novelty and did not meet the strict requirements for a valid cassation review.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected at the appellate level without presenting new grounds or a distinct legal error.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of novelty cassation review limits theft liability Hehlerei Warenursprung unrechtmässig erlangte Beweise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Volltext

posto da: MUSUMECI SALVATORE nato a GIARRE il 01/06/1992 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Musumeci; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha chiarito come risulti del tutto infondata la deduzione dell'appellante, con riferimento al mancato accertamento della provenienza furtiva delle cose rinvenute nel furgone e sottoposte a sequestro (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata); considerato che il motivo è altresì manifestamente infondato, atteso che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quello che si manifesta nel contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza ovvero altre proposizioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ambito circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacare la rispondenza della motivazione alle risultanze processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, né alcuna erronea applicazione della legge penale; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M