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Ordinanza — n. 24931/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the lower court's reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24931/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a reduction of the sentence, but the court found the arguments failed to specifically correlate with the reasons given by the Court of Appeal for the defendant's liability. Consequently, the court ruled that the appeal violated the principle of specific grounds required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; A ground for appeal is inadmissible if it is generic and lacks a specific correlation with the reasoning of the contested decision.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation specificity requirement Code of Criminal Procedure Unterlassung der Buchführung Nichtigkeitsgründe ungenügende Rechtsschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01
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Volltext

ato a TORRE ANNUNZIATA il 14/03/1981 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Mancini; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati contestati in rubrica ed in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta, è generico perché risulta carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr.

Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato ed offrendo specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si vedano le pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M