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Ordinanza — n. 24930/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation under Art. 591 c.p.p.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24930/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic and non-specific nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court's sentencing motivation was illogical, but the court found the complaint lacked a precise correlation with the specific facts and reasoning of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The grounds for appeal must be specific and directly correlated to the reasoning of the contested decision; generic complaints citing jurisprudential maxima without addressing specific facts render the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing motivation correlation of grounds Art. 591 c.p.p. generic complaint court costs Checkkartenmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 493-ter cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Volltext

posto da: PRATO MILO nato a TARANTO il 08/02/1993 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Milo Prato; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la carente e manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato contestato in rubrica, è generico ed aspecifico, perché risulta caratterizzato essenzialmente dalla menzione di massime di giurisprudenza, giammai calate nei fatti di causa e soprattutto senza alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza gravata; che, invero, la doglianza proposta risulta carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, la cui motivazione non presenta alcun vizio riconducibile a quello genericamente dedotto dal ricorrente (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato, correttamente riqualificata nell'ipotesi di cui all'art. 493-ter cod. pen.); considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr.

Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M