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Ordinanza — n. 24926/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of rejected appellate arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24926/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere reproduction of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed a misreading of evidence regarding the phone line used for fraudulent negotiations, but the court found no new logical flaws since the lower court had correctly established the evidence of the phone line's assignment to the appellant. Consequently, the appeal was dismissed for failing to meet the strict requirements for a cassation review.

Legislator-Regeste

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already disallowed in the appellate judgment and do not present a new, decisive misreading of evidence capable of disarticulating the entire reasoning of the lower court.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds review misreading of evidence double conformity principle burden of proof defense Betrugsvorwurf Identitätsmissbrauch Mehrwertsteuerbetrugsermittlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario
Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv.
Sez. 2, n. 14552 del 18/02/2021, Amico
Sez. 2, n. 518 del 9/04/2026, Rizzi
Sez. 2, n. 518 del 9/04/2026, Rizzi, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Volltext

SANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/03/1990 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Bevilacqua; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, denunciando il travisamento della prova in relazione alla errata valutazione delle risultanze processuali a carico dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 5, paragrafo 2.1, della sentenza impugnata, ove si rileva come dall'istruttoria dibattimentale fosse emersa in modo chiaro e univoco la prova della intestazione al Bevilacqua dell'utenza telefonica utilizzata per le trattative con la persona offesa, essendo stata attivata previa esibizione dell'originale della carta di identità del prevenuto, il quale peraltro non aveva mai dichiarato di aver smarrito o ceduto a terzi detta utenza, così da poter giustificare la propria estraneità ai fatti), cosicché le doglianze prospettate devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero appaiono volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando del tutto avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr.

Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01); che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e che, inoltre, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato congruamente gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente, che non può esser erivalutata in questa sede in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello;che, infine, deve osservarsi come i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti contestati, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (cfr.

Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 14552 del 18/02/2021, Amico, non mass.); ciò in quanto, una volta acquisita in giudizio la prova del verificarsi dell'evento illecito e cioè di un elemento essenziale del fatto-reato nei confronti dell'imputato, diviene preciso onere della difesa dedurre elementi concreti che valgano a confutare la tesi accusatoria, non potendo lasciarsi a mere possibilità ipotetiche valore di riscontro del dubbio ragionevole, tale non essendo quello non risultante dagli atti (cfr.

Sez. 2, n. 518 del 9/04/2026, Rizzi, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M