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Ordinanza — n. 24925/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding indirect testimony of police officer in money laundering case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24925/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the police officer's indirect testimony was flawed because the direct source (the Post Office Director) was not examined. The court ruled that the appellant failed to request the direct witness's examination, thereby waiving the right to challenge the indirect testimony under procedural law.

Legislator-Regeste

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Art. 195, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.: The party must request the examination of the direct source to render indirect testimony inadmissible; failure to do so constitutes a waiver, and the prohibition on indirect testimony does not apply when the police officer's deposition is merely illustrative rather than surrogatory.

Schlagwörter

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indirect testimony police officer witness money laundering waiver of examination procedural inadmissibility Untersuchung wegen Veruntreuung Nachweis des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe Entlastungszeuge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 195, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022
Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv.
Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020
Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kamodiallo, Rv.
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Volltext

ato a NAPOLI il 04/02/1966 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Benito Moccia; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riferimento alla omessa escussione della fonte diretta (nella specie, il Direttore dell'ufficio postale di Marigliano) della testimonianza resa dall'App. Scelto Niola con riguardo alla identificazione del soggetto che poneva all'incasso l'assegno di provenienza delittuosa, è manifestamente infondato in quanto, in tema di testimonianza de relato, è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto ex officio dal giudice, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (cfr.

Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651 - 02); considerato che nella fattispecie non risulta che il difensore dell'imputato abbia formulato richiesta di escussione della fonte diretta, dalla quale il teste di polizia giudiziaria avrebbe appreso elementi utili all'identificazione dell'autore della ricettazione contestata, con la conseguenza che la relativa doglianza non può essere dedotta in questa sede; che deve inoltre ribadirsi come il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguardi i casi, come quello di specie, in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario ma è soltanto illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti (cfr.

Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kamodiallo, Rv. 278974 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M