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Ordinanza — n. 24900/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual re-evaluation request.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24900/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the subjective element of the crime, claiming a mere factual error rather than intent. The court rejected this, noting the appeal was a repetitive complaint on facts that did not challenge the logic of the original judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 609 c.p.p.; Art. 640-bis c.p.: A cassation appeal based solely on a request to re-evaluate factual sources without specific argumentation against the lower court's reasoning is inadmissible as it constitutes a mere complaint on facts rather than a legal challenge.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal factual re-evaluation request subjective element of crime lack of specific argumentation Nichtigkeitsgründe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Anfechtung von Verwaltungsverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
Art. 640-bis c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Volltext

orte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Ahmed Muslim;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dimotivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 640-biscod. pen., oltre che reiterativo perché riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta altresì nonconsentito dalle legge, trattandosi di mera doglianza in punto di fatto volta aprospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato dilegittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che nonviene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte;che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ravvisato il dolo nel fattoche l’imputato ha consapevolmente dichiarato un requisito – la residenzadecennale – in realtà inesistente, al fine di ottenere un beneficio non spettante,risultando la difformità tra il dato reale e quanto attestato tale da escludere unmero errore e da dimostrare la volontà della condotta (si veda, in particolare,pag. 4);ritenuto che il ricorso, quindi, oltre che manifestamente infondato, èinammissibile perché tale deve considerarsi il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI