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Ordinanza — n. 24809/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as new charge qualification relies on disputed facts.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24809/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the requested reclassification of the crime depended on a factual reconstruction rather than a legal qualification of established facts. The appellant argued for a change from theft to a different offense, but the court found this required re-evaluating evidence regarding participation in the crime, which is beyond the scope of a cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 609 c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 624 c.p.: The Court of Cassation may decide on legal qualification for the first time only if it does not require factual re-evaluation; where the proposed qualification depends on a disputed factual reconstruction, the appeal is inadmissible.

Schlagwörter

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legal qualification first instance factual re-evaluation limitation inadmissibility cassation appeal reclassification theft crime participation in offense facts Abbruchbefehl Kündigung von Wohnräumen Änderung der Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
«La questione sulla qualificazione giuridicadel fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609cod.
Art. 648 c.p.
Art. 624 c.p.
in quello di cui all’art. 624 cod.
art. 648 cod. pen
art. 624 cod. pen
in quello di cui all’art. 624 cod. pen., risulta nonconsentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato;che, infatti, poiché il suddetto profilo di censura risulta essere stato dedottoper la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito conl'atto di appello, deve ribadirsi che:

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep.08/02/2022, Desideri, Rv.
Sez. 2, n. 26802 del 10/06/2021
282955 - 01;Sez. 2, n. 26802 del 10/06/2021,Donati, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
281553 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
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Volltext

d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di Simona Milano e la memoriasopravvenuta;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’omessa riqualificazione del reato dicui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 624 cod. pen., risulta nonconsentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato;che, infatti, poiché il suddetto profilo di censura risulta essere stato dedottoper la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito conl'atto di appello, deve ribadirsi che:

«La questione sulla qualificazione giuridicadel fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede digiudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la suasoluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (così, ex multis, Sez. 2, n.17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01), condizioni non presenti nel casodi specie, ove la riqualificazione richiesta attiene ad una quaestio facti,riguardante la partecipazione dell’odierna ricorrente alla realizzazione del reatopresupposto;considerato che, in questo caso, viene prospettata una diversa ricostruzionedei fatti e non una mera attività di qualificazione giuridica di un fatto certo eindiscusso nei suoi contorni;che, in conclusione, sulla base del quadro probatorio non rivalutabile inquesta sede, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con congrua e linearemotivazione, nell’affermare la responsabilità della ricorrente per il reato diricettazione, abbiano fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidatinella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep.08/02/2022, Desideri, Rv. 282955 - 01;Sez. 2, n. 26802 del 10/06/2021,Donati, Rv. 281553 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 –01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allamemoria sopravvenuta che, peraltro, introduce anche temi nuovi e ulterioririspetto a quelli prospettati con il ricorso e, in quanto tali, inammissibili.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI