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Ordinanza — n. 24807/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal on criminal liability for theft and habitual offenses due to lack of specific argumentation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24807/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and the denial of mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. The court upheld the lower court's decision because the appellant failed to provide a new, specific critique of the reasoning regarding the habitual nature of the crimes and the application of statutory exclusions.

Legislator-Regeste

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the second instance without providing a specific, new critique of the lower court's reasoning.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection theft habitual offenses mitigating circumstances denial Cassazione procedural rules privilegierter Tatbestand gefährlicher Eingriff in Strassenverkehr Strassenbeitrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 633 cod. pen.
Art. 639-bis cod. pen.
artt. 633 cod. pen
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Volltext

d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Ignazio Rappa;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reatidi cui agli artt. 633 cod. pen. e 639-bis cod. pen., non è deducibile perchéfondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso, a fronte di una sentenza che ha confermato l’affermazione diresponsabilità con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria (si veda, inparticolare, pag. 2 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato,oltre che anch'esso riproduttivo di censure già prospettate in appello e giàmotivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, facendo correttaapplicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod. pen, hannoritenuto non applicabile la dedotta causa di esclusione della punibilità in ragionedella gravità delle condotte commesse e della loro abitualità, avendo riguardo(tra l’altro) alla durata della condotta e all’entità delle opere realizzate eall’intralcio alla circolazione da essi provocato;osservato, infine, che ancheil terzo motivo di ricorso, con cui si deduce viziodi legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, risulta reiterativo e manifestamente infondatoin presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esenteda evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, valorizzando, nel casodi specie, le precedenti condanne dell’imputato e la reiterazione delle condotte;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI