Italian court dismisses appeal as arguments merely criticize motivation rather than proving legal error.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Plaka Romina inadmissible, ordering her to pay court costs. Although the appellant formally alleged violations of law regarding the assessment of danger and sentence duration, the court found these arguments to be mere criticisms of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to substantiate a legal error beyond disputing the motivation of the decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 10 d.lgs. n. 159 del 2011; Appeals against administrative decisions are inadmissible if they merely criticize the motivation of the contested act without demonstrating a substantive violation of law.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
posto da: PLAKA ROMINA nato a BERAT( ALBANIA) il 06/10/1990 avverso il decreto del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Plaka Romina ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 19 maggio 2026) avverso il decreto con il quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato il decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emesso dal Tribunale di Ancona; - che tutti i tre motivi dei quali si compone il ricorso - afferenti all'accertamento della attuale pericolosità della proposta e alla concreta determinazione della durata - sono inammissibili in quanto, pur deducendo, formalmente, violazione di legge, si risolvono in una censura del profilo motivazionale del provvedimento impugnato (inammissibile in questa sede: art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011), che ha logicamente dato conto degli elementi fattuali dai quali ha dedotto la sussistenza della pericolosità e il suo attuale perdurare (pag. 3 del provvedimento impugnato) e dei criteri attraverso i quali è giunto alla quantificazione della durata (pag. 8 del provvedimento impugnato); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MIl nsigliere estensore Il Pr dente Enrico gítt•rit Stanislao Scarlini DEPOSITATAIN CANCEltrEMA !-U?'2026Giudiziario saftris