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Ordinanza — n. 24670/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for burglary, rejecting constitutional challenge and sentencing discretion claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24670/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for burglary in a residence. The appellant argued the law improperly equates theft in a home with theft in its dependencies and claimed excessive sentencing. The court rejected these arguments, stating that both locations require equal protection of individual security and that sentencing discretion belongs to the trial judge unless arbitrary.

Legislator-Regeste

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Art. 617 c.p.; Art. 111 Cost.: The legislative distinction between theft in a residence and its dependencies is constitutionally valid as both require equal protection of individual security, and sentencing discretion within statutory limits is reserved to the trial judge.

Schlagwörter

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theft in residence constitutional challenge sentencing discretion burglary conviction inadmissible appeal Hausfriedensbruch Entwendung qualifizierter Diebstahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 617 c.p.
Art. 111 Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv.
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Volltext

posto da: LO FARO BIAGIO nato a CATANIA il 07/04/1987 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Biagio Lo Faro ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce l'incostituzionalità dell'equiparazione tra il furto in abitazione e quello nelle sue pertinenze - è manifestamente infondato, sussistendo le medesime esigenze di protezione della sicurezza individuale (che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali) anche in relazione alle pertinenze, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario; - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge quanto alla concreta diminuzione applicata per le riconosciute attenuanti generiche non nella sua massima estensione - è indeducibile perché la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:

Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M