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Ordinanza — n. 24636/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as mere complaints lacking specific legal critique of lower court's reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24636/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of mere grievances regarding the recognition of the prior offense based on surveillance images. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found this extraneous to the scope of the admissibility review and lacking specific critique of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only mere complaints without specific legal critique of the lower court's reasoning or specific identification of procedural errors.

Schlagwörter

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inadmissible appeal mere complaints scope of admissibility lack of legal critique procedural costs Ausweisung von Familienangehörigen Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht Ausweisung aus einer Wohnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Volltext

posto da: SGAHER AKREM nato il 26/11/1995 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sgaher Akrem; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta idoneità del riconoscimento del prevenuto operato dalla PG in riferimento alle immagini fotografiche estrapolate dai video di videosorveglianza, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata in punto di valore indiziario del riconoscimento fotografico operato dalla PG e corroborato dalle dichiarazioni logiche e attendibili della p.o.); che lo stesso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che il predetto motivo contiene anche contestazioni in punto di dosimetria della pena inflitta che, parimenti, non si confrontano con la corretta motivazione della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre