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Ordinanza — n. 24635/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are merely reproducible of already reviewed and rejected points.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24635/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Davide Giaconelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding legal violations and sentencing were merely reproductions of points already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked specific critical analysis of the factual and legal grounds supporting the original judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific critical analysis of the lower court's reasoning; mere reproduction of already reviewed and rejected points renders the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal specific critical analysis reproducible arguments legal violation claim sentencing mitigation Bekanntgabe des Auftrags Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht unlautere Werbung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
quanto ai capi D) ed E) dell'imputazione e l'ultimo la violazione dell'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
quanto ai capi D) ed E) dell'imputazione e l'ultimo la violazione dell'art. 69 cod. pen.
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Volltext

posto da: GIACONELLI DAVIDE nato a CORATO il 16/05/2000 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Giaconelli; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità gravante sul prevenuto ai capi C) e 3) dell'imputazione, l'altro la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. quanto ai capi D) ed E) dell'imputazione e l'ultimo la violazione dell'art. 69 cod. pen. in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle aggravanti contestate, sono indeducibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 in punto di responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi C) e 3) dell'imputazione; pagg. 9 e 10 sulle motivate ragioni relative alla mancata concessione dell'attenuante invocata e sulle pertinenti motivazioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche in via prevalente); considerato, inoltre, che il primo motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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