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Ordinanza — n. 24617/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods, upholding lower court's finding of subjective intent.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24617/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lack of subjective intent in the crime of receiving stolen goods. The lower court correctly affirmed the appellant's liability based on the possession of a stolen motorbike with tampered features and the absence of plausible explanations for its acquisition. The court upheld the conviction because the evidence sufficiently supported the finding of subjective intent, and the procedural objection regarding the identification of the appellant was properly evaluated.

Legislator-Regeste

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Art. 61, comma 1, n. 1, c.p.; Art. 712, c.p.; Art. 213, c.p. proc. pen.: The court of first instance may properly find subjective intent in the crime of receiving stolen goods when the accused possesses an object known to be stolen and offers no plausible explanation for its acquisition, even if the identification of the accused is based on circumstantial evidence like lack of a helmet and prior acquaintance with police.

Schlagwörter

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crime of receiving stolen goods subjective intent requirement inadmissible appeal procedural violation claim identification of accused Ermittlungsverfahren Polizeibeamter Polizeikontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 61, comma 1, n. 1, c.p.
Art. 712, c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrea Bevilacqua; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione «in ordine all'elemento soggettivo del reato» di ricettazione (primo motivo) e violazione dell'art. 712 cod.
Art. 213, c.p. proc. pen.
5 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 213 cod.
art. 712 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrea Bevilacqua; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione «in ordine all'elemento soggettivo del reato» di ricettazione (primo motivo) e violazione dell'art. 712 cod. pen.
art. 213 cod. proc. pen
5 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 213 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024
pen., è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la Corte di cassazione, il riconoscimento dell'imputato operato dal personale di polizia giudiziaria ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv.
Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito
Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv.
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Volltext

posto da: BEVILACQUA ANDREA nato a REGGIO CALABRIA il 10/08/1989 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrea Bevilacqua; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione «in ordine all'elemento soggettivo del reato» di ricettazione (primo motivo) e violazione dell'art. 712 cod. pen. per la mancata sussunzione del fatto nel reato di acquisto di cose di sospetta provenienza (terzo motivo), oltre che manifestamente infondati, risultano riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a fronte della detenzione del ciclomotore provento di furto e dell'assenza di ogni qualsivoglia plausibile indicazione circa le modalità di ricezione dello stesso - che presentava anche il blocco accensione forzato e il blocca sterzo rotto -, ha correttamente affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la Corte di cassazione, il riconoscimento dell'imputato operato dal personale di polizia giudiziaria ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145-01;

Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01), la Corte d'appello ha adeguatamente valutato l'attendibilità del riconoscimento del Bevilacqua come colui che era alla guida del ciclomotore alla luce del fatto che egli era privo di casco e, quindi, perfettamente visibile in volto, e che l'assistente capo lana della Questura di Reggio Calabria già lo conosceva per ragioni di servizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M