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Ordinanza — n. 24610/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding lack of non-punishability and general mitigating circumstances in counterfeit goods case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24610/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize non-punishability or general mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on the specific case facts, but the appellate court had already adequately reasoned why these factors did not apply. The court upheld the original decision, citing established jurisprudence that the high volume of counterfeit goods precluded the particular lightness of the offense required for non-punishability.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's denial of non-punishability or mitigating circumstances is based on established legal principles and is sufficiently motivated, as the appellant's arguments are either repetitive or manifestly unfounded.

Schlagwörter

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non-punishability counterfeit goods mitigating circumstances inadmissible appeal particular lightness Cassation Court procedural inadmissibility Warenfälschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Salvatore De Marco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Salvatore De Marco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
274647; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Volltext

posto da: DE MARCO FABIO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/05/1979 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Salvatore De Marco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che privo di specificità, essendo reiterativo di profili di censura già respinti con congrua e logica motivazione nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale affermato la non configurabilità della particolare tenuità del fatto nel caso di specie, individuando quale causa ostativa l'elevata quantità di merce contraffatta, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente motivato il diniego delle invocate attenuanti per relationem alle argomentazioni esposte sul punto dal giudice di primo grado (si veda la pag. 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M