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Ordinanza — n. 24598/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as arguments are procedural or lack legal basis.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24598/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the first ground for being procedurally improper and the second and third grounds for lacking legal basis. The appellant argued against a conviction for fraud and conspiracy, but the appellate court had already thoroughly examined these points and confirmed liability based on the defendant's possession of illicit profits. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that the appeal did not present new legal issues warranting review.

Legislator-Regeste

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Art. 336 cod. pen.; Art. 110, 640 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the appellate court or attempts to reconstruct facts differently without new legal grounds.

Schlagwörter

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inadmissible appeal procedural defect fraud conspiracy lack of legal basis repetition of arguments Kreditbetrug Wirtschaftsstraftat Einstellung des Betrugsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 336 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Paolo Carnovale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 336 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
art. 336 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Paolo Carnovale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 336 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
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Volltext

da: CARNOVALE PIETRO PAOLO nato a NOVI LIGURE il 29/06/1966 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Paolo Carnovale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 336 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, con congrua motivazione e richiamando opportunamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha indicato le ragioni per cui nel caso di specie deve ritenersi la chiara volontà della persona offesa di querelare l'odierno ricorrente (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., sono avulsi dal sindacato di legittimità, perché volti a prospettare una diversa alternativa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze processuali, riproponendo rilievi già sottoposti all'attenzione dei giudici di appello e da questi adeguatamente respinti, con congrua e logica motivazione, evidenziando come gli assunti difensivi non siano supportati da alcun concreto riscontro (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel delitto di truffa nel contegno di chi, come accertato nel caso di specie, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata e attivata mediante suo documento personale, di cui non vi sia stata alcuna denuncia di smarrimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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