Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 24596/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of novelty and improper legal formulation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24596/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the investigation report's timing and the insurer's liability under criminal law, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific novelty and was improperly formulated under the relevant procedural rules.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and novel; mere repetition of appellate court reasoning or improper legal formulation renders an appeal inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
criminal appeal inadmissibility lack of novelty repetitive arguments improper legal formulation court costs and fine Schutz gegen unerlaubte Handelspraktiken Gebührenerhebung nachträgliche Bewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 642 cod. pen
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: FERRARO ALDO nato a NOLA il 27/01/1986 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorsiOpresentato nell'interesse di Aldo Ferraro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza), ha affermato la tempestività della querela, il cui dies a quo per la presentazione nel caso di specie deve ritenersi coincidente con quello del deposito della relazione della società investigativa, appositamente incaricata appena riscontrate le prime anomalie, essendo quello il momento in cui la compagnia assicurativa ha preso piena contezza della frode perpetrata ai suoi danni; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., oltre che estraneo al sindacato di legittimità, essendo volto a prefigurare una valutazione alternativa e un diverso giudizio di rilevanza del materiale istruttorio, risulta anch'esso riproduttivo di rilievi già svolti in appello e adeguatamente respinti dalla Corte territoriale, cosicché deve ritenersi privo di specificità e meramente apparente, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M