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Ordinanza — n. 24585/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as specific and infounded regarding statutory mitigation provisions.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24585/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to convene the proceedings. The appellant argued for procedural irregularities and the application of statutory mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court found the first ground specific and the second ground infounded due to the appellate court's logical reasoning regarding the defendant's criminal history and harm to the state treasury.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the first ground is specific and the second ground is infounded because the appellate court provided logical and sufficient reasoning for denying statutory mitigating circumstances based on the defendant's criminal record and the severity of the damage caused to the state.

Schlagwörter

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Art. 62-bis cod. pen. specificity of appeal inadmissible appeal statutory mitigation criminal record assessment state treasury damage procedural vices Schadenersatzanspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis cod. pen.
4 della impugnata sentenza, ove si è indicato come la richiesta riunione avrebbe determinato un ritardo nella definizione del presente processo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
4 della impugnata sentenza, ove si è indicato come la richiesta riunione avrebbe determinato un ritardo nella definizione del presente processo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Volltext

posto da: PRUITI ANTONINO nato a BRONTE il 07/04/1977 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Pruiti; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale disposto la riunione del processo ad altro pendente presso la medesima Corte, risulta aspecifico, essendo reiterativo di profili di censura già dedotti e congruamente respinti in appello (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è indicato come la richiesta riunione avrebbe determinato un ritardo nella definizione del presente processo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno indicato, con congrua e logica motivazione, le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate attenuanti, evidenziando la gravità del danno cagionato all'Erario, l'allarmante pericolosità dell'imputato e la presenza di precedenti penali a carico di quest'ultimo (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M