Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific factual support.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal by Ezaouaoui Ayoub inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a lighter penalty under Article 628 of the Penal Code, citing a Constitutional Court ruling, but the court found his arguments generic and abstract. The decision rests on the failure to provide specific legal reasons or factual data to support the claim, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 628 cod. pen.; Art. 624 bis cod. pen.; Art. 360-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, abstract, and lack the specific legal reasons and factual data required to support the request.

Schlagwörter

KI-generiert
inadmissible appeal generic arguments lack of factual data penal code application court costs ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Verstossung qualifizierter Raub

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 628 cod. pen.
4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 624 bis cod. pen.
in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.
Art. 360-bis c.p.p.
art. 624 bis cod. pen
in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.
art. 628 cod. pen
4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
RV 276551
RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag.
Corte Costituzionale n. 86/2026
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: EZAOUAOUI AYOUB (CUI 067R61P) nato il 30/05/1996 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ezaouaoui Ayoub; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 628 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag. 4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M