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Ordinanza — n. 24547/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and factual data.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24547/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Sejdovic Dean inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding the concurrence of persons and subjective elements of money laundering. The appellant failed to provide specific legal reasons or factual data to support his claims, omitting a necessary comparison with the sufficient reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, abstract, and devoid of specific legal or factual arguments, failing to challenge the reasoning of the lower court.

Schlagwörter

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money laundering subjective element concurrence of persons generic appeal inadmissible appeal procedural costs Cassation appeal formgültige Zustellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Volltext

ato a ALBANO LAZIALE il 11/02/1993 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sejdovic Dean; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alle questioni relative al concorso di persone e all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, omettendo il confronto con la sufficiente e non illogica motivazione della Corte territoriale e con l'adeguato esame delle deduzioni difensive già proposte; considerato che, per altro verso, il motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.M2. 6