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Ordinanza — n. 24522/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against rejection of recusal request due to procedural non-compliance.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24522/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the recusal request. The appellant argued procedural violations regarding late document submission and lack of reasoning, but the court found these arguments infounded based on established jurisprudence. The decision emphasized that recusal procedures are strictly formal, requiring all supporting documents at the time of filing, and rejected the abstract claim of ECHR Article 6 violation.

Legislator-Regeste

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Art. 38, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; Art. 30, commi 3 e 4, cod. proc. pen.: A recusal declaration is inadmissible if not accompanied by the supporting documentation required by law, as the procedure is strictly formal.

Schlagwörter

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criminal recusal procedure inadmissible declaration strictly formal process supporting documentation ECHR Article 6 violation Cassazione appeal procedural compliance schwerer Mangel des Verfahrens im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 38, comma 1 e 2, cod. proc. pen.
Art. 30, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
pen.), sia per quanto concerne il modo della stessa (art. 30, commi 3 e 4, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino
pen.), sicché è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv.
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Volltext

posto da: STOPPANI MARINA nato a NAPOLI il 18/06/1965 avverso l'ordinanza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Marina Stoppani ricorre (ulteriormente argomentando con memorie del 14, del 22, del 25 e del 28 aprile 2026) avverso l'ordinanza emessa dalla Corte ferv d'appello di che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice monocratico dott. Francesco Loschi; - che il primo motivo di censura - che lamenta inosservanza di norma processuale quanto alla ritenuta impossibilità di valutare i documenti trasmessi successivamente alla prima istanza- è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di ricusazione introduce un procedimento di carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene al termine di presentazione (art. 38, comma 1 e 2, cod. proc. pen.), sia per quanto concerne il modo della stessa (art. 30, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), sicché è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su tutte le circostanze dedotte - è manifestamente informato, avendo la Corte d'appello ampiamente motivato in ordine all'insussistenza dei presupposti normativi offrendo analitiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata); - che il terzo motivo - che lamenta violazione dell'art. 6 Cedu - è generico in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M