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Ordinanza — n. 24514/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against conviction for identity document forgery, upholding lower court's sentencing discretion.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24514/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Monno inadmissible, upholding the Brescia Court of Appeal's conviction for identity document forgery. The appellant argued that the lower court erred in applying specific non-punishment clauses and misqualified the facts regarding his participation in the crime. The court rejected these claims, affirming that the trial judge's assessment of discretionary sentencing factors and the relevance of the defendant's photograph on the forged document falls within the exclusive domain of the court of first instance.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 477, 482, 497-bis cod. pen.: The Court of Cassation reviews only for logical or legal flaws, leaving the evaluation of discretionary sentencing criteria and the qualification of facts based on photographic evidence to the court of first instance.

Schlagwörter

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identity document forgery sentencing discretion appeal inadmissibility criminal liability judicial review limits Einreichung von Identitätspapieren Geldfälschung Angabe falscher Personalien

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod.
Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 497-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015
- è indeducibile, atteso che la valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018
pen., e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (ex multis, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv.
Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016
Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025
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Volltext

posto da: MONNO GIUSEPPE nato a BARI il 20/09/1959 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giuseppe Monno ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, atteso che la valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647); e la Corte territoriale, con argomentazione non manifestamente illogica, ha chiaramente indicato i criteri fondanti la ritenuta insussistenza dell'invocata causa di non punibilità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di censura - che lamenta violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla prospettata qualificazione dei fatti in contestazione, non essendoci prova, secondo la prospettazione difensiva, di una partecipazione dell'imputato all'attività di falsificazione - è manifestamente infondato, alla luce del consolidato principio di diritto per cui il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (ex multis, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303;

Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554), avendo logicamente il soggetto agente partecipato alla contraffazione fornendo la propria effigie fotografica; - che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - è anch'esso manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della 2pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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