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Ordinanza — n. 24509/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for recidivism and denial of generic mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24509/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 633 and 56-624 of the Penal Code. The appellant argued for a different assessment of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments constituted a mere request for a different factual evaluation rather than a legal error. Consequently, the court ruled that the lower court correctly required positive elements to justify mitigation and properly considered the dangerousness linked to prior offenses.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it merely requests a different factual appreciation without demonstrating a violation of law, as the judge's denial of generic mitigating circumstances is valid absent positive elements justifying mitigation, and the assessment of recidivism and dangerousness based on prior offenses is within judicial discretion.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances recidivism assessment criminal conviction judicial discretion Rückfall bei Straftaten Versuch im Strafrecht übrige Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Volltext

posto da: MZOUGHI SAMI nato il 13/01/1983 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Sami Mzoughi ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 633 e 56-624 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è indeducibile in quanto postula un differente apprezzamento in fatto, laddove:

a) le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili e la Corte territoriale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

b) la Corte ha dato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M