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Ordinanza — n. 24507/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for false accounting, rejecting generic mitigation claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24507/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared Giuseppe Pinto's appeal inadmissible regarding his conviction for false accounting under Article 497-bis of the Penal Code. Pinto argued for generic mitigating circumstances due to a lack of negative personality elements, but the court found this claim unfounded without positive justification. The court ruled that such mitigation requires explicit reasoning based on favorable elements, which were absent in this case.

Legislator-Regeste

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Art. 497-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that generic mitigating circumstances are not automatic upon the absence of negative personality elements but require positive justification, and the denial is valid if the judge explicitly addresses the lack of favorable factors.

Schlagwörter

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false accounting generic mitigation personality elements criminal appeal inadmissible appeal Untersuchung wegen Urkundenfälschung glaubhafte Dokumente Identitätsausweise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 497-bis cod. pen.
- che Giuseppe Pinto ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod.
art. 497-bis cod. pen
- che Giuseppe Pinto ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod.
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Volltext

posto da: PINTO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/01/1955 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giuseppe Pinto ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla grossolanità del falso contestato - è indeducibile perché postula un (differente) apprezzamento in fatto (della manifesta idoneità ingannatoria del documento), com'è noto, precluso a questa Corte, senza allegare pertinenti e specifici travisamenti delle fonti probatorie; - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato: le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di. elementi favorevolmente valutabili e la Corte territoriale (si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM D P.Q.MCuocoCAPIPELLERSA ,t1.6 026'