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Ordinanza — n. 24503/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization and merit review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24503/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a conviction for aggravated theft but failed to allege specific mischaracterizations of evidence. The court found the appeal sought a prohibited review of factual evaluations and merely reiterated arguments already rejected by the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a review of the merits of factual evaluations without alleging specific mischaracterizations of evidence or incorrect application of law.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of specific allegations review of facts aggravated theft Court of Cassation doppelte Strafbarkeit schwerwiegende Anschuldigungen Strafschärfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Volltext

posto da: PAVANI CRISTIANO nato a BONDENO il 25/03/1971 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Pavani Cristiano era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo è pure privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della motivazione della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.Mr oePosITATA em CAN WzR!A f 6 e Santi,- 2