Italian Court dismisses appeal against conditional sentence suspension, upholding lower court's factual and legal findings.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to overturn the first-instance conviction for the crime of Article 494 of the Penal Code. The appellate court had partially reformed the original judgment by granting a conditional suspension of the penalty, a decision the defendant challenged on multiple grounds. The court ruled that the appeal sought an impermissible review of factual evaluations and sentencing discretion, which are reserved for the trial judge, noting the lower court's reasoning was sufficient and free from logical flaws.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 603 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluations or the exercise of sentencing discretion by the court of first instance, provided the lower court's decision is based on sufficient motivation and lacks logical arbitrariness.
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KI-generiertVolltext
SA nato a PALERMO il 29/09/1989 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato - riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la pronuncia di primo grado, con la quale Guagliardito Rosa era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore; - che la ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che, con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M