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Ordinanza — n. 24494/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and merit review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24494/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against a conviction for a specific crime but failed to allege specific distortions of evidence. The court rejected this because the appeal sought a general review of factual evaluations rather than pointing to concrete errors in the trial record.

Legislator-Regeste

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Art. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific allegations of evidence misrepresentation or legal error, instead seeking a general review of the court's factual findings.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility specific evidence misrepresentation factual evaluation review criminal procedure law lack of specific allegations Strafverfolgung wegen Betrugs Diebstahls Straftaten gegen das Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Brostic Alexandru Vasile era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Volltext

RU VASILE nato il 30/09/1977 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Brostic Alexandru Vasile era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo è pure privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MO OSITATA IN C NOELLERIA G2026 2