Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and merit review.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a partial reform of a fraud conviction regarding bankruptcy, arguing for a new fact-finding. The court rejected this because the grievances lacked specific allegations of evidence misrepresentation and merely reiterated unaddressed points from the lower court's reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances do not specifically allege a misrepresentation of evidence or an incorrect application of law, but instead seek a review of the merits or a new fact-finding.
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posto da: STASI ANTONIO nato a MATERA il 31/01/1971 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con sentenza del 10 aprile 2015, il Tribunale di Ferrara aveva condannato Stasi Antonio reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, in relazione all'omonima ditta individuale, fallita il 21 febbraio 2013; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando la prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale e rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M