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Ordinanza — n. 24477/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic merit censure and lack of specific evidence mischaracterization.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24477/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic challenges against the lower court's factual findings without alleging specific mischaracterizations of evidence. The court rejected these arguments because the first motive sought a prohibited review of territorial court evaluations, while the second and third motives merely reiterated grievances already addressed with proper reasoning in the appealed judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains generic censure against the lower court's factual evaluation without alleging specific mischaracterizations of evidence, or if it reiterates grievances already fully addressed in the appealed decision.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility generic merit censure mischaracterization of evidence prohibited review of facts reiteration of grievances Revision des Strafurteils Rückfall bei Straftaten Strafmassüberprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Volltext

posto da: PINTORE MARIO nato a NAPOLI il 27/08/1983 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste - per quanto qui di interesse - ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di Pintore Mario per il reato di furto pluriaggravato; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo e il terzo motivo sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.Mvib nris 2