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Ordinanza — n. 24458/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for lack of admissible grounds and sentencing discretion.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24458/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and attempted theft. The appellant argued for a mitigating circumstance requiring full compensation, which the court rejected as only partial restitution was provided. Furthermore, the court affirmed that sentencing discretion regarding base and aggravated penalties remains with the trial judge unless arbitrary.

Legislator-Regeste

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: A mitigating circumstance requiring full compensation is not met by partial restitution, and sentencing discretion regarding base and aggravated penalties is reserved to the trial judge absent arbitrariness.

Schlagwörter

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theft conviction mitigating circumstance sentencing discretion partial restitution inadmissible appeal Strafmilderung verminderte Schuldfähigkeit Zusatzstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
Art. 60 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia
è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 5, n. 31379 del 11/07/2025, Randisi
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Volltext

NE (CUI: 0111SAY) nato il 03/02/1973 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Sofiane Ben Taieb ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto e tentato furto contestati ai capi A) e B) dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante - è indeducibile in quanto in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), limitandosi volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ed è anche manifestamente infondato atteso che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.

è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793); - che il secondo motivo di censura che deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - è anch'esso indeducibile, atteso che la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sul fi ciente motivazione:

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 31379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M