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Ordinanza — n. 24453/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific proof misrepresentation allegations.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24453/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of extortion. The appellant argued for a new factual reconstruction and specific evidence errors, but the court found these claims lacked specificity and merely reiterated grievances already addressed in the first-instance judgment. Consequently, the decision was rejected because the appellant failed to demonstrate concrete misrepresentations of evidence or logical flaws in the trial court's reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reiterative of those in the complaint, lack specificity regarding concrete misrepresentations of evidence, or fail to challenge the logical coherence of the lower court's macroscopic evidence assessment.

Schlagwörter

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inadmissibility appeal lack of specificity reiterative grievances evidence misrepresentation macroscopic evidence criminal conviction Cassation procedure Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 624 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Volltext

posto da: DA CONCEICAO MARIA JOSE' nato il 08/12/1977 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Da Conceicao Maria José era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore; - che la ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i primi due motivi sono pure privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che, con il quarto motivo, la ricorrente, in realtà, deduce un mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata (relativo all'autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza di primo grado e alla data della pronuncia); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M