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Ordinanza — n. 24441/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24441/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for the maximum extension of generic mitigating circumstances, but the court found the complaint generic and lacking a specific correlation to the lower court's reasoning. The decision rests on the procedural rule that such appeals must demonstrate a concrete link between the alleged error and the specific facts of the contested judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the alleged violation of law and the factual basis of the contested decision.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic grounds correlation requirement mitigating circumstances procedural defect Court of Cassation procedural costs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.

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Volltext

posto da: DE VITO CIRO nato a NAPOLI il 21/12/1984 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro De Vito, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, avendo il giudice di merito congruamente rilevato come il ricorrente abbia già benevolmente goduto delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e alla recidiva, a fronte dell'insussistenza di elementi favorevoli che possano supportare un giudizio di plusvalenza delle prime sulle seconde (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); che tale doglianza è inoltre generica, risultando carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr