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Ordinanza — n. 24435/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as the legal characterization of money laundering was already properly reviewed by lower court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24435/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of violation of law was merely repetitive of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court correctly characterized the defendant's act of substituting his name on a bank transfer as money laundering to obscure illicit funds, rejecting the appellant's claim that it should be reclassified under a different offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal challenging the legal characterization of an act as money laundering is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance on the merits.

Schlagwörter

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money laundering legal characterization inadmissible appeal repetitive argument Cassation procedure Namensanmassung Identitätsmissbrauch Fälschung amtlicher Wertzeichen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017
Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.g.
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Volltext

E nato a NAPOLI 11 16/02/1971 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Amoroso e letta la memoria difensiva depositata in data 19 febbraio 2026 nell'interesse del ricorrente; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge la mancata riqualificazione del fatto contestato nella ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, che ha precisato come la vicenda in esame debba essere qualificata come riciclaggio, avendo l'Amoroso alterato l'assegno ricevuto, mediante la sostituzione del proprio nome a quello dell'effettivo beneficiario, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del titolo (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); considerato inoltre che tale censura è manifestamente infondata perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato integrasse gli elementi costitutivi del reato contestato in rubrica; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integri il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (cfr.

Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.g. in proc. venuti e altro, Rv. 271530 - 01); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M