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Sentenza — n. 24434/2026 — snpen KI-generiert

Cassation annuls appeal sentence for violation of reformatio in peius and prescription extinction rules.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 24434/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the sentencing for Domenico and Antonio Giaccio due to a violation of the prohibition against increasing the penalty (reformatio in peius). The lower court declared one crime extinguished by prescription but incorrectly applied the original, higher sentence to both defendants without reducing it. Consequently, the court ordered a new determination of the penalty, reducing the imprisonment and fine by eliminating the increase associated with the extinguished offense.

Legislator-Regeste

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 59, cod. pen.: When a crime is extinguished by prescription, the penalty must be reduced proportionally; applying the original higher sentence to all co-defendants violates the principle of reformatio in peius and constitutes a procedural error requiring annulment.

Schlagwörter

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reformatio in peius prescrizione reato concorso di reati riduzione pena sentenza di appello violazione procedimentale annullamento sentenza Strafdauerreduktion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 59, cod. pen.
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Volltext

nato a NAPOLI il 23/08/1987 GIACCIO ANTONIO nato a NAPOLI il 06/05/1988 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Domenico Giaccio e Antonio Giaccio e lette le due memorie depositate in data 10 febbraio 2026 nell'interesse dei ricorrenti; rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Domenico Giaccio e Antonio Giaccio, con i quale si deduce inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata riduzione di un terzo della pena rideterminata in relazione della estinzione per prescrizione di uno dei reati in concorso, nonché manifesta illogicità della motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'applicazione della medesima pena inflitta dal giudice di primo grado nonostante l'estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati, sono fondati, dovendosi rilevare che la Corte d'Appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capi 1), ha applicato a ciascuno degli imputati la stessa pena loro inflitta dal giudice di primo grado, pari a mesi due di recluspne ed euro 100,00 di multa; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena per ciascuno degli imputati in mest uno e giorni dieci di reclusione ed euro 67,00 di multa, pena così determinata eliminando dal calcolo effettuato dal giudice di primo grado l'aumento di pena di meseVuno di reclusione ed euro 50,00 di multa applicato per il reato satellite dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello;

P.Q.M.

Annul P.Q.M