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Ordinanza — n. 24395/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as generic, upholding fraud conviction based on missing goods and untraceable defendant.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24395/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of review was merely a repetition of facts already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had convicted the defendant of fraud, noting he used his baptismal name, held the utility account and prepaid card for the sold agricultural machinery, yet failed to deliver the vehicle while becoming unreachable. Consequently, the court rejected the generic legal violation claim and ordered the appellant to pay procedural costs and civil representation expenses.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based solely on the repetition of factual findings already disallowed by the court of first instance lacks admissibility under the principle of res judicata regarding facts.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic legal violation fraud conviction res judicata facts procedural costs finanzielle Verfehlungen Mehrwertsteuerbetrug Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Volltext

nato a LOCRI il 16/02/1983 avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Multari Davide; letta la memoria depositata dalla parte civile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di giudizio di responsabilità, è del tutto generico in quanto meramente riproduttivo di profili di censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello (si veda, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il collegio di merito ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi della contestata truffa, anche con riferimento al c.d. dolo inziale, e la attribuibilità della stessa all'imputato evidenziando che quest'ultimo si era presentato all'acquirente con il proprio nome di battesimo, era intestatario non solo dell'utenza del presunto trasportatore del bene posto in vendita ma anche della carta prepagata sulla quale era confluito l'acconto versato dalla persona offesa a cui, tuttavia, non era seguita la consegna della macchina agricola e l'odierno ricorrente si era reso irreperibile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ghizzoni Tiziano che si liquidano in complessivi euro 1.891,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.