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Ordinanza — n. 24385/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing balance and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24385/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the sentencing balance between mitigating and aggravating circumstances was flawed. The appellant claimed the generic mitigating circumstances should have outweighed the contested aggravating factors, while the lower court applied a discretionary balancing test based on the specific disvalue of the crime and the defendant's negative personality. The supreme court upheld the decision, ruling that such discretionary judgments are immune from cassation review unless arbitrary or illogical, and found the lower court's reasoning sufficiently motivated.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; The discretionary judgment on sentencing balance between mitigating and aggravating circumstances is immune from cassation review provided it is not arbitrary, illogical, and sufficiently motivated to ensure concrete adequacy of the penalty.

Schlagwörter

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sentencing balance generic mitigating circumstances discretionary judgment cassation review Italian Penal Code penal disvalue negative personality Straftaten gegen den öffentlichen Frieden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Volltext

ato a TARANTO il 05/05/2005 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRIT TO Letto il ricorso di Frassanito Daniele; considerato che il primo ed il secondo motivo, con i quali si deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle 'già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, sono manifestamente infondati; che il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si limiti- come ritenuto dalla Corte di appello ( pag. 4 della sentenza impugnata ove vi è anche il richiamo al "peso specifico" delle ritenute aggravanti)- a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, quanto alla dosimetria della pena, i giudici di secondo grado hanno compiutamente giustificato il modesto scostamento della sanzione base con il concreto disvalore del fatto e con la negativa personalità dell'imputato, attinto da precedenti penali, così applicando gli indici di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen. ed esprimendo un motivato giudizio discrezionale, non censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M