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Ordinanza — n. 24381/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed because appellate rejection of settlement is an ordinatoria act, not appealable.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24381/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Pan Haijiao inadmissible, ruling that the appellate court's rejection of a settlement proposal is an ordinatoria act. The appellant argued for a violation of law regarding the dismissal, but the court found the motive manifestly unfounded based on established precedent. Consequently, the decision to reject the settlement was deemed non-appealable because it merely orders the continuation of the ordinary trial without granting a new penal benefit.

Legislator-Regeste

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: The rejection of a settlement proposal by the Court of Appeal is an ordinatoria act and not subject to cassation appeal, as it does not constitute a penal benefit but rather orders the continuation of the ordinary trial.

Schlagwörter

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settlement proposal rejection appellate court ordinatoria act cassation appeal inadmissibility penal settlement finality continuation of ordinary trial verspätete Steuererklärung verspätete Einreichung von Urkunden Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 599-bis c.p.p.
289005 - 01), il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (in motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
289005 - 01), il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (in motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025
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Volltext

o il 01/07/1974 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pan Haijiao; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al rigetto della proposta di concordato avanzata dalle parti, è manifestamente infondato; poiché, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 - 01), il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (in motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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