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Ordinanza — n. 24376/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and subjective intent in car possession case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24376/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the subjective intent and mitigating circumstances for the crime of receiving stolen goods. The court affirmed that the appellant's failure to justify possession of the vehicle, combined with his prior criminal record, established the necessary intent for the offense. Consequently, the lower court's decision was upheld without modification.

Legislator-Regeste

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Art. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: Possession of stolen property without justification, coupled with a prior criminal record, constitutes sufficient evidence of the subjective intent required for the crime of receiving stolen goods.

Schlagwörter

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crime of receiving stolen goods subjective intent in criminal law failure to justify possession prior criminal record relevance inadmissibility of appeal Einziehung des Motorfahrzeugs Motorfahrzeugkosten wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 640 c.p.
Art. 641 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli
248265; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv.
Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella
257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
252285; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2 n. 51818 del 06/12/201, Brunetti
Sez. 2 n. 51818 del 06/12/201, Brunetti, Rv.
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Volltext

AETANO nato a POTENZA il 06/02/1997 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marino Giulio Gaetano; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è meramente reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello la quale, in punto di dolo, ha correttamente attributo rilievo al fatto che l'imputato, non solo al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria ma anche nel corso del processo, non aveva mai fornito alcuna giustificazione circa il possesso della vettura; che tale costrutto motivazionale è del tutto congruo, privo di illogicità ed aderente alli ormai consolidato indirizzo ermeneutico, dettato dalla giurisprudenza di legittimità (e che qui si ribadisce) per cui, la circostanza che l'imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra il dolo del delitto di ricettazione (pacificamente configurale anche nella forma eventuale), perché rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718;

Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 6 sul valore non lieve del bene ricettato trattandosi di una autovettura); il collegio di merito ha, in ogni caso, evidenziato i plurimi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e, dunque, il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'imputato che è un parametro di apprezzamento applicabile ove anche si accerti la lieve consistenza economica del bene ricettato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;

Sez. 2 n. 51818 del 06/12/201, Brunetti, Rv. 258118); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, 1rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove sono stati valorizzati i plurimi precedenti penali anche specifici di cui l'imputato è gravato e, in replica alle deduzioni difensive pedissequamente reiterate in questa sede, è stato evidenziato che il ritrovamento della vettura era stato possibile solo grazie all'intervento della polizia giudiziaria); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M