Cassation court dismisses appeal on appeal court's credibility assessment of victim's testimony and qualification of robbery.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued against the court's evaluation of the victim's testimony and the legal qualification of the crime, but the court found the appeal's arguments merely repetitive of previously rejected points. The decision rests on the principle that a victim's testimony can stand alone if credible and corroborated by objective evidence, and that robbery supersedes private violence when specific intent for financial gain exists.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 560 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly assesses the credibility of the victim's testimony without requiring unnecessary corroboration, and when the court properly applies the principle of speciality to distinguish robbery from private violence based on the defendant's intent for unjust profit.
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KI-generiertVolltext
o a RIMINI il 10/09/1984 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Franco Salvatore; letta la memoria difensiva depositata in data 02/04/2026; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha compiuto autonomo e accurato vaglio del portato dichiarativo di Alessandro Lombardi, ritenuto soggettivamente credibile e corroborato anche da riscontri oggettivi (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), nonché reso da soggetto che, prima di deporre in dibattimento, aveva revocato la costituzione di parte civile; che pertanto il collegio di merito ha fatto buon governo del principio ampiamente consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile e che, in ogni caso, non debbono assistere ogni segmento della narrazione in quanto la loro funzione è quella di asseverare la credibilità soggettiva, così come non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il dichiarante non abbia mentito (Sez.
U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina in luogo della fattispecie di violenza privata, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici e cioè evidenziando (pag. 10 della sentenza impugnata) che, immediatamente dopo la minaccia, l'imputato aveva sottratto le chiavi dell'auto della persona offesa e si era rapidamente allontanato con conseguente profitto ed anche l'ulteriore vantaggio di non essere inseguito dalla vittima; che pertanto il collegio di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale o una utilità (dolo specifico) che rende configurabile l'ipotesi delittuosa più grave della rapina;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M